ESTATE RAGAZZI 2024 È PRONTA AD ACCOGLIERE ANCHE LA DISABILITÁ

È stato pubblicato l’elenco degli Enti che si sono qualificati per gestire i centri estivi della Città di Torino e l’elenco delle sedi disponibili presso gli Istituti Scolastici (elenco aggiornato al 21/03).

Entro le ore 12.00 del 27 marzo gli Enti qualificati hanno presentato i propri progetti per la gestione del centro estivo direttamente presso gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa e comunicato a ITER l’elenco degli Istituti scolastici a cui è stato presentato un progetto.

ITER, con la Deliberazione n.2 del 20 febbraio 2024 ha approvato l’Istruttoria pubblica per la qualificazione degli Enti Gestori per l’organizzazione dell’iniziativa Estate Ragazzi 2024.

Estate Ragazzi è un progetto di ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di Torino , realizzato in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le Fondazioni Compagnia di S. Paolo e Ufficio Pio.

L’iniziativa risponde a un bisogno sociale delle famiglie ma nel corso degli anni si è caratterizzata per l’attenzione all’aspetto educativo, ponendo al centro il bambino, la bambina e il loro benessere. Le attività di Estate Ragazzi mirano infatti a stimolare la voglia di esplorare, imparare e socializzare.
Estate Ragazzi Torino è un’iniziativa che garantisce opportunità ricreative e pedagogiche a ragazze e ragazzi della scuola primaria e che offre alle famiglie un servizio per la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

L’obiettivo è quello di stimolare la voglia di imparare e di socializzare dei/delle ragazzi/e offrendo loro opportunità di svago, di movimento e di rinforzo degli apprendimenti che favoriscano tra le altre cose il riappropriarsi dei luoghi della città quali musei, parchi e piscine.

Le attività estive di animazione proposte da Estate Ragazzi mettono sempre al centro il benessere dei/delle bambini/e e mirano a stimolare la loro voglia di esplorare, di imparare e di socializzare, fornendo contemporaneamente un servizio alle famiglie che necessitano di un luogo protetto in cui portare i/le propri/e figli/e durante il periodo di vacanze scolastiche.
L’iniziativa si rivolge a tutti e a tutte, inclusi/e i bambini e bambine con disabilità, e prevede esenzioni per i casi di maggiore fragilità economica, sociale e scolastica.
I Centri estivi dedicati agli/alle iscritti/e alla scuola primaria sono ospitati dalle Scuole della Città e sono attivi nei mesi di giugno e luglio.

Alle tradizionali attività di svago, sportive, laboratoriali e socializzanti, grazie all’iniziativa La Bella Stagione promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con il Consorzio Xké? ZeroTredici e con l’Associazione Abbonamento Musei i centri estivi possono usufruire di un ricco programma di visite a musei, istituzioni culturali e laboratori.

Quest’anno si sono svolte attività di formazione gratuite sul tema della disabilità rivolte agli animatori dei Centri Estivi di Estate Ragazzi legate al tema della disabilità.

Estate Ragazzi Torino è un’iniziativa della Città di Torino realizzata da ITER in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Ufficio Pio.

Qui di seguito citiamo come esempio la

FORMAZIONE PER ANIMATORI ESTATE RAGAZZI 2023
ITER in collaborazione con Fondazione Compagnia San Paolo e Ufficio Pio, ha offerto due corsi gratuiti di formazione finalizzati ad approfondire le conoscenze sulle tematiche della disabilità, rivolti agli animatori ed educatori dei centri estivi di Estate Ragazzi.

Il corso era destinato a:

giovani (18-35 anni) che abbiano già maturato esperienza come educatori di sostegno di bambini con disabilità presso un centro estivo (Corso di Formazione 1)
giovani (18-35 anni) senza esperienza come educatori di sostegno di bambini con disabilità in possesso dei seguenti requisiti: laurea in Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, Scienze e tecniche psicologiche, Educatore Professionale, oppure giovani con diploma di scuola secondaria di II grado con esperienza di animatore (Corso di Formazione 2).

Il Corso di Formazione 1 è durato una giornata intera, dalle 9 alle 18.

Il Corso di Formazione 2 era strutturato in 4 incontri, per un totale di 8,5 ore di formazione, oltre ad una esperienza diretta di circa 20 ore presso uno degli enti partner (Fondazione Paideia, CasaOz, Cooperativa Il Margine e Area Onlus).

I contenuti dei corsi trattavano le seguenti tematiche:

approccio e supporto alla famiglia con un bambino con disabilità;
strumenti e modalità educative da adottare con i bambini con autismo;
modalità ed esperienze di gioco inclusivo;
approccio alla disabilità fisica.
I partecipanti hanno avuto l’opportunità di essere coinvolti come educatori di sostegno nei centri estivi di Estate Ragazzi.
I corsi di formazione si sono svolti presso i centri di ITER.

Corso Formazione 1: Sabato 13 maggio dalle 9 alle 18

Corso Formazione 2: 4 incontri articolati secondo il seguente calendario:

– mercoledì 12 aprile 17.30-20.30
– mercoledì 19 aprile 18.00-20.00
– mercoledì 26 aprile 18.00-20.00
– mercoledì 31 maggio ore 18.00 – 19.30

oltre ad un’esperienza di 20 ore presso uno degli enti partner.

INVITIAMO LE NOSTRE FAMIGLIE A FARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTATE RAGAZZI 2024

Ricordiamo che l’inclusione è un nostro diritto e se dovessimo riscontrare difficoltà di qualsiasi tipo nell’accesso/fruizione l’Associazione e pronta a schierarsi per l’ottenimento dei nostri diritti.

 

Fonte: http://www.comune.torino.it/iter/attivita/estate-ragazzi-2024-elenco-enti-qualificati-e-sedi-disponibili/

Evergreen Fest 2024 – Facciamo in modo che il festival sia accessibile anche per le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo

Accogliamo con grande entusiasmo l’invito di Valentina Aicardi, referente dei progetti didattici e dell’accessibilità per Tedacà, organizzatrice dell’Evergreen Fest (51 giorni di attività ed eventi al parco della Tesoriera da giugno a luglio), a divulgare il questionario da compilare per migliorare l’accessibilità e la fruizione all’evento da parte di tutti.
Si tratta di 5 rapide domande da proporre a persone con disabilità, operatori e/o familiari che le seguono e le accompagnano, per raccogliere quante più proposte possibili, entro il 20/04.
Questo il link al questionario
Vi invitiamo caldamente a compilarlo perché in esso abbiamo finalmente trovato sia domande mirate riferite chiaramente a caratteristiche proprie di alcune disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sia la possibilità di descrivere cosa realmente vorremmo fosse fatto per rendere accessibile un luogo per i nostri “ragazzi”.
Purtroppo quando si parla di accessibilità raramente si prendono in considerazione gli aspetti e le caratteristiche legati al mondo di alcune disabilità intellettive, quindi
non bisogna lasciarci scappare questa occasione!.
Un esempio di come, sino ad ora, sia stata pensata l’acessibilità lo troviamo proprio nella pagina dedicata dell’Evergreen Fest, i cui organizzatori, e dobbiamo dargliene merito, ci offrono questa opportunità per cui li ringraziamo caldamente.
Per compilare il questionario potete cliccare sul pulsante sottostante

28 marzo, XVII Giornata Nazionale delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo

Con l’avvicinarsi del 28 marzo torna l’appuntamento con le celebrazioni del 66mo anniversario della fondazione di Anffas e della XVII Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, promossa ed organizzata ogni 28 marzo da Anffas e dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.

Sulla scia del grande successo avuto lo scorso anno, si conferma anche per il 2024 la “Maratona Anffas”: dalle 9 alle 18.30 ci sarà infatti un evento online – su piattaforma Zoom a questo link – ed un collegamento in diretta Facebook con circa 50 interventi delle strutture associative delle rete Anffas che consentiranno di approfondire ulteriormente lo sviluppo di soluzioni, progetti ed iniziative ad alta innovatività posti in essere, su tutto il territorio nazionale, dagli Enti Anffas con un focus sull’evoluzione dei servizi alla persona, con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e dello sviluppo di soluzioni ad alta innovazione per favorire una vita indipendente, nell’ottica di promuovere un miglioramento della qualità di vita delle persone che usufruiscono di tali servizi.

L’obiettivo che si pone Anffas è di riuscire a riuscire a realizzare anche all’esterno ciò che viene quotidianamente concretizzato sia a livello nazionale che nei territori locali dalla sua Rete, condividendo buone prassi e promuovendo diritti, inclusione sociale e servizi di alta qualità.

Ovviamente, essendo anche il “compleanno” di Anffas, non mancheranno i momenti più puramente celebrativi grazie ai tanti “Open Day – porte aperte all’inclusione sociale” che si svolgeranno sul territorio e di conseguenza potremo assistere anche a momenti ludici, ricreativi, conviviali, convegni, presentazione di libri etc. o semplicemente eventi celebrativi per augurare buon compleanno ad Anffas.

Nel corso della giornata si susseguiranno così collegamenti con le varie sedi Anffas, alternando la narrazione dei contributi divulgativi e celebrativi – con interventi in diretta ed il coinvolgimento degli stessi professionisti, organizzatori e ospiti (autorappresentanti, famiglie, operatori, organi associativi, etc.) – cosa che consentirà di avere una panoramica a 360° sulle molteplici iniziative ed attività che Anffas può realizzare sull’intero territorio nazionale, dandone adeguato risalto anche all’esterno e valorizzando nel contempo quanto mette in atto a livello territoriale e restituendo la visione di una Anffas che ha una concreta dimensione Regionale e Nazionale

Prosegue così l’impegno di Anffas nel promuovere l’attuazione concreta del modello basato sui diritti umani in coerenza con i paradigmi introdotti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e studiare e mettere in atto nuovi possibili percorsi volti alla progressiva riconversione dei servizi attuali e ad una reale possibilità di vita indipendente.

Vi aspettiamo!

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di Rai Per la Sostenibilità dal 27 al 28 marzo 2024 attraverso il supporto informativo dei canali editoriali Rai.

Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti”

Dopo l’abrogazione di quella norma che le aveva fissate con chiarezza, manca nei fatti una definizione normativa di cosa siano le “prove equipollenti”, quelle prove particolari che gli alunni e le alunne con disabilità, frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, hanno diritto di utilizzare nelle valutazioni scolastiche se si avvalgono di un PEI (Piano Educativo Individualizzato) per obiettivi minimi. Questo potrebbe certamente creare difficoltà a quegli alunni e alunne ed è pertanto necessario reintrodurre nel sistema normativo quella definizione abrogata o qualcosa di simile.

Si definiscono come equipollenti delle prove particolari che gli alunni e le alunne con disabilità, frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, hanno diritto di utilizzare nelle valutazioni scolastiche se si avvalgono di un PEI (Piano Educativo Individualizzato) per obiettivi minimi, cioè predisposti per verificare il raggiungimento di apprendimenti almeno intorno alla sufficienza. Ovviamente, se l’alunno dimostrasse di possedere apprendimenti superiori alla sufficienza, egli dovrebbe avere la corrispondente valutazione superiore anch’essa.
Le prove equipollenti sono state previste dall’articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della repubblica (DPR) 323/98. Il Decreto Legislativo 62/17 le ha poi definite come «prove riconducibili» a quelle ufficiali, senza però dire altro, lasciando cioè nel vago tale concetto. Purtroppo il citato articolo 6 del DPR 323/98 è stato – suppongo inavvertitamente – abrogato dal Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione e pertanto manca ormai una definizione di tali prove, indicate solo con il nome dall’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92.

L’articolo 6, comma 1 del DPR 323/98 aveva definito così le prove equipollenti: esse «possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame».
Tale definizione era molto chiara, così come fu scritta dall’ispettrice Giovanna Cantoni, al momento di formulare l’articolo dedicato. Oggi, dunque, essendo quest’ultimo stato abrogato, manca, come detto, una definizione normativa di prove equipollenti e quindi gli alunni/alunne con disabilità potrebbero trovarsi in difficoltà, se una commissione di esami o un docente durante la valutazione di una prova scritta avesse una concezione diversa da quella sancita nella norma abrogata. In altre parole, ciò li potrebbe esporre al rischio che il concetto di prova equipollente venisse rimesso alla discrezionalità di qualunque docente.

Di qui, pertanto, la necessità che al più presto si reintroduca nel nostro sistema normativo la definizione contenuta nell’articolo 6, comma 1 del DPR abrogato. In tal senso, ci si augura che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) voglia farsi interprete di questa ineludibile e urgente necessità, chiedendo l’introduzione di quella o di simile definizione nel primo atto legislativo o amministrativo possibile, dalla quale risulti appunto che tali prove non solo possono differire da quelle ufficiali per le modalità, ma pure per i contenuti; e che in ogni caso devono comunque mettere chi valuta in condizione di accertare se l’alunno/alunna possieda gli elementi basilari della disciplina.

 

di Salvatore Nocera

 

Fonte: Superando.it

IN PARTENZA IL PROGETTO “CORRERE CONTRO VENTO”

Attività per il benessere dei caregiver over 65

Se hai più di 65 anni e ti occupi dell’assistenza a un caro non autosufficiente, avrai certamente avuto l’impressione di correre controvento, affrontando numerose prove impegnative. Per far fronte alla fatica è importante che ti prenda cura del tuo benessere psicofisico. Solo così ti sarà possibile garantire con continuità un sostegno efficace alla persona che assisti, gestendo con energia e serenità le sfide quotidiane che il ruolo di caregiver ti riserva

Per aiutarti nel tuo importante compito, la Città di Torino ti propone attività che favoriscono il benessere psicofisico e servizi che ti aiutino ad orientarti e a non sentirti solo/a nel tuo impegno quotidiano.
Tutte le attività e i servizi saranno disponibili da marzo a settembre in diverse zone della città, in modo da venire incontro ai bisogni dei caregiver ultra sessantacinquenni residenti in tutti i quartieri di Torino.

Le iniziative proposte da Correre Controvento nell’ambito del Piano per l’Invecchiamento Attivo sono gratuite e realizzate con il contributo della Regione Piemonte.

Per informazioni e iscrizioni:

Sportello d’Argento 011-01131000

Servizio Aiuto Anziani 011-01133333

dalle ore 08:30 alle 16:00 dal lunedì al venerdì

Clicca sulle immagini per visualizzare il calendario attività della tua Circoscrizione




Spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità

Fonte HandiLex

Nell’edizione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”, prodotta dall’Agenzia delle Entrate, vi è un capitolo interamente dedicato alle spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità. Proponiamo un prospetto sintetico di quali tra quelle spese non siano deducibili e di quali invece siano ammesse alla deduzione fiscale.

Nell’edizione aggiornata della guida Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie, prodotta dall’Agenzia delle Entrate (disponibile a questo link), vi è un capitolo interamente dedicato alle Spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità (ex articoli 1 e 4 della Legge 104/92 o con riconoscimento di invalidità).
In sintesi, non risultano deducibili:
° le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche);
° le spese per prestazioni svolte da un pedagogista;
° le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento, essendo considerata attività di natura pedagogica svolta da operatori non sanitari e nemmeno se sotto la direzione di una psicologa.

Le spese ammesse in deduzione sono invece:
° le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni rese da un medico generico…);
° le spese di assistenza specifica ossia:
– l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da un paramedico con qualifica professionale specialistica;
– le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
– le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le spese per acquisto dei dispositivi medici rientrano solo tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Qualora invece il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento-deambulazione-locomozione-sollevamento delle persone con disabilità, la detrazione del 19% può essere fatta valere sull’intero importo della spesa sostenuta.
È consentita la detrazione anche senza la specifica prescrizione medica delle prestazioni rese dalle figure professionali cui al Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, purché sia indicata nel documento fiscale la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (infermiere anche pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedica, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari delle persone con disabilità (coniuge, figli naturali o adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.

Fonte Centro Studi Giuridici HandyLex della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Sulla semplificazione degli accertamenti di invalidità civile e handicap

Un Decreto Legge del 2020 aveva introdotto la possibilità che le Commissioni Mediche preposte all’accertamento degli stati di invalidità civile e di handicap potessero definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare l’interessato a visita diretta. Questo a condizione che la stessa documentazione allegata consentisse una valutazione obiettiva, come viene ora precisato dettagliatamente in un recente Messaggio prodotto dall’INPS

Commissione medica di accertamento invalidità

Una Commissione Medico-Legale di accertamento dell’invalidità

Il recente Messaggio n. 1060 prodotto dall’INPS il 17 marzo scorso (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) riepiloga le modalità operative vigenti e le attività che l’Istituto sta realizzando per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria finalizzata alla valutazione degli stati di invalidità civile e di handicap.

A tal proposito va ricordato che l’articolo 29-ter del Decreto Legge 76/20 (convertito con modificazioni nella Legge 120/20) ha introdotto la possibilità che le Commissioni Mediche preposte all’accertamento sanitario possano definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare l’interessato a visita diretta, a condizione che la stessa documentazione allegata consenta una valutazione obiettiva.

Questa la precisazione fornita dall’INPS nel Messaggio n. 1060: «La valutazione agli atti deve essere incentivata e operata tutte le volte in cui la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. La valutazione obiettiva sulla base dei documenti non è possibile solo allorquando i documenti non sono sufficienti per redigere il verbale. Qualora i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta»

Fonte: Superando.it

Agevolazione auto disabili intellettivi, quali sono e a chi spettano?

Al nostro S.A.I., Sportello Accoglienza e Informazione, giungono parecchie segnalazioni da parte delle famiglie che incontrano grandi difficoltà a vedersi riconosciute, soprattutto da parte dei concessionari, le agevolazioni previste per gli autoveicoli utilizzati per i disabili intellettivi: FACCIAMO CHIAREZZA!

Anzitutto vediamo a chi spettano: LE AGEVOLAZIONI SPETTANO AL POSSESSORE DI REDDITO DI CUI IL DISABILE RISULTA A CARICO

Quali sono i requisiti che la persona disabile deve possedere per averne diritto: LA PERSONA DISABILE INTELLETTIVA DEVE ESSERE TITOLARE DI INDENNITÁ DI ACCOMPAGNAMENTO

Qui di seguito vi riportiamo gli articoli di legge che sanciscono questi diritti:

Articolo 30 Legge del 23/12/2000 n. 388

Comma 7:

Le  agevolazioni  di  cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono  estese  ai  soggetti  con  handicap  psichico o mentale di gravita’ tale da    aver    determinato    il    riconoscimento    dell’indennita’   di accompagnamento e  agli  invalidi  con  grave  limitazione  della capacita’ di deambulazione o  affetti  da  pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Articolo 8 Legge 449 del 27/12/1997

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap. (N.D.R.: “Le modifiche introdotte dall’art.50 L. n.342 del 2000 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001″).

In vigore dal 25/12/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 53 bis

  1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo”.
  2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
  4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
  5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita’ provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
  6. Le regioni e le aziende unita’ sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita’ a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
  7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e’ dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Il nostro S.A.I. è comunque a disposizione per fornire ulteriori informazioni

telefonando al n. 011 38 10 723

il martedì ed il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30

EPOSISTEMA PARAROWING OPEN DAY

La Società Canottieri Esperia-Torino ha organizzato una giornata a porte aperte per le persone con disabilità sabato 19 novembre dalle 13.30 alle 17.30 in Corso Moncalieri 2, 10131 Torino.
Il progetto ePOsistema della S.C Esperia Torino, sostenuto dalla Fondazione compagnia di San Paolo e realizzato in partenariato con Università degli Studi di Torino e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, ha l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico individuale e di sensibilizzazione riguardo le tematiche dell’ambiente e sostenibilità.
Il canottaggio pararowing è rivolto alle persone con disabilità intellettiva relazionale e fisico sensoriale e si può praticare a partire dai 10 anni.
Per partecipare è gradita la prenotazione inviando una e-mail a pararowing@esperia-torino.it.

Il concerto benefico “Un Blues per Janis” sta per tornare!

Sono stati tanti i progetti che abbiamo realizzato grazie alla raccolta fondi del “Blues per Janis”, l’ultimo, in ordine cronologico, un anno fa. Ricorderete che avremmo voluto donare ai nostri ragazzi un cucciolo da allevare e coccolare, purtroppo non è stato possibile per l’equilibrio di crescita del cucciolo stesso ma, grazie alla generosa partecipazione al concerto, abbiamo potuto realizzare un importante percorso di pet-therapy per i nostri ragazzi e ragazze del centro di Via Fiesole a Torino, che ha avuto un riscontro più che positivo.
Abbiamo quindi la certezza che anche questa volta sarete felici di partecipare al nuovo progetto che, con il concerto benefico “Un blues per Janis”, vogliamo realizzare.
Ed ecco che arriviamo a quest’anno con una nuova avventura!
Torna il Concerto di raccolta fondi “UN BLUES PER JANIS” la nuova straordinaria serata nella quale “ROCK E SOLIDARIETA’ SI INCONTRANO” e con il PATROCINIO DELLA CITTA’ DI SETTIMO TORINESE.
Il concerto, ad offerta libera, vedrà di nuovo tanti e tanti amici esibirsi sul palco per una serata di musica, condivisione e solidarietà ed il ricavato sarà destinato al progetto “Una tregua al mare” che permetterà a ragazzi e ragazze con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo dei nostri centri di trascorrere una settimana al mare di Loano, regalando momenti di condivisione e di sollievo per loro e per le loro famiglie.
Ci troviamo sabato 26 novembre 2022 alle ore 20.45 in via Partigiani 4, Settimo Torinese (TO).
VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE MA PRENOTATE IL VOSTRO POSTO PER ESSERE SICURI DI POTER ENTRARE!