Disegno che rappresenta una riunione
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Convocazione dell’assemblea dei soci di Anffas Torino per la modifica statutaria

Mercoledì 19 giugno alle ore 9.30 nella sede di via Carlo Bossi 24 a Torino i soci sono chiamati a votare la modifica dello statuto di Anffas Onlus Torino, obbligatoria per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

La modifica dello statuto di Anffas Onlus Torino, obbligatoria per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore e per l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), sarà il tema centrale dell’assemblea dei soci, convocata in sessione ordinaria e straordinaria venerdì 19 giugno alle ore 9.30 nella sede di via Carlo Bossi, 24 a Torino.

È previsto l’intervento di un notaio incaricato di procedere alla trasformazione dello statuto per atto pubblico. Vista l’importanza dell’argomento, è auspicabile un’ampia partecipazione dei soci.

ADEGUAMENTI STATUTARI

Lo scorso 27 dicembre 2018 è stata emanata la circolare del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali avente per oggetto: “Codice del Terzo settore – adeguamenti statutari”. La circolare attiene, appunto, alla disciplina degli adeguamenti statutari richiesta dall’art. 101, comma 2, del Codice, che riguarda tre categorie di Enti:

  • le Organizzazioni di Volontariato,
  • le Associazioni di Promozione Sociale,
  • le ONLUS iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalla normativa di settore.

Di seguito elenchiamo, a titolo esemplificativo, alcune delle disposizioni codicistiche di cui si dovrà tenere conto nella redazione degli “adeguamenti” degli statuti:

  • l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgere da parte dell’ente (obbligatoria)
  • indicazione specifica delle finalità perseguite (obbligatoria)
  • la facoltà di esercitare cosiddette “attività diverse” (facoltativa, ma da prevedere specificamente laddove l’Ente voglia avvalersi di questa possibilità)
  • l’assenza di finalità lucrative (obbligatoria)
  • l’indicazione rispetto alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento (obbligatorio)
  • l’uso dell’acronimo ETS (o, laddove del caso, della denominazione “tipica” ODV o APS – che prevale sulla precedente) (obbligatorio).

Rimangono, invece, facoltative disposizioni di modifica relative, ad esempio, alle raccolte-fondi, all’istituzione di patrimoni destinati ad uno scopo specifico, ad eventuali deroghe del potere di rappresentanza.