Estensione dei permessi L104 /99 – COVID 19
La circolare INPS n. 45/2020 ha fornito indicazioni precise in merito alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati previsti dalla Legge 104/1992, introdotti dal decreto “Cura Italia” del Governo.
La misura prevede, tra l’altro, l’estensione dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 per i lavoratori che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e per i lavoratori a cui è riconosciuta una disabilità grave. Tali permessi sono incrementati di 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020, per un totale di 18 giorni complessivi di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativi (3 giorni marzo + 3 giorni aprile + 12 giorni D.L. n. 18/2020 = 18 giorni).
I giorni di permesso aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste il familiare con disabilità che al lavoratore con disabilità. Chi assiste due persone, raddoppia il numero di giornate di permesso, che diventano quindi 24 giorni e vengono aggiunti a quelli a cui ha già diritto. Anche il lavoratore che fruisce dei permessi per sé e per assistere un familiare, secondo la circolare dell’INPS, può raddoppiare i giorni aggiuntivi (24 giorni). L’ammontare dei permessi retribuiti L. n. 104/92 è calcolato in base alla retribuzione effettivamente percepita.
L’estensione dei permessi retribuiti deve essere richiesta con modalità diverse, se il lavoratore abbia o meno un provvedimento di autorizzazione.
Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. È già possibile godere delle predette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Infine, i dipendenti pubblici, a differenza della generalità dei lavoratori dipendenti, non devono presentare la domanda all’INPS. Quest’ultima, infatti, deve essere presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite dalla stessa.