Spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità
* Fonte HandiLex
Nell’edizione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”, prodotta dall’Agenzia delle Entrate, vi è un capitolo interamente dedicato alle spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità. Proponiamo un prospetto sintetico di quali tra quelle spese non siano deducibili e di quali invece siano ammesse alla deduzione fiscale.
Nell’edizione aggiornata della guida Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie, prodotta dall’Agenzia delle Entrate (disponibile a questo link), vi è un capitolo interamente dedicato alle Spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità (ex articoli 1 e 4 della Legge 104/92 o con riconoscimento di invalidità).
In sintesi, non risultano deducibili:
° le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche);
° le spese per prestazioni svolte da un pedagogista;
° le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento, essendo considerata attività di natura pedagogica svolta da operatori non sanitari e nemmeno se sotto la direzione di una psicologa.
Le spese ammesse in deduzione sono invece:
° le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni rese da un medico generico…);
° le spese di assistenza specifica ossia:
– l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da un paramedico con qualifica professionale specialistica;
– le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
– le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le spese per acquisto dei dispositivi medici rientrano solo tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Qualora invece il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento-deambulazione-locomozione-sollevamento delle persone con disabilità, la detrazione del 19% può essere fatta valere sull’intero importo della spesa sostenuta.
È consentita la detrazione anche senza la specifica prescrizione medica delle prestazioni rese dalle figure professionali cui al Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, purché sia indicata nel documento fiscale la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (infermiere anche pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedica, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari delle persone con disabilità (coniuge, figli naturali o adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.